L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Aprile in Firenze nel mio studio in Piazzale Donatello n.7, alle ore quindici.
Avanti a me Dottor Carlo Speranzini, Notaio in Firenze, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuni- ti di Firenze, Pistoia e Prato, sono presenti i Signori:
- Rossignoli Guia,
- Ciulli Roberto,
- Lentini Bartolo,
- Bargagli Stoffi Ugo,
Frescobaldi Ferdinando,
tutti domiciliati presso la sede della Fondazione di cui in appresso.
Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo. Il signor Frescobaldi Ferdinando, in qualità di Presidente della Fondazione "Pio Istituto de' Bardi", con sede in Firenze Via Michelozzi n.2, codice fiscale 01346220484, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n.1023 con decreto in data 11 maggio 2017 n.1013, mi chiede di ricevere il verbale del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, convocata con comunicazione del 4 aprile 2018 in questo giorno, ora e luogo, per deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
(parte straordinaria) Approvazione del nuovo statuto.
Il Signor Frescobaldi Ferdinando dopo aver constatato:
- che sono presenti oltre a sé stesso, i membri del Comitato
Direttivo, Signori:
- Rossignoli Guia,
- Ciulli Roberto,
- Lentini Bartolo,
- Bargagli Stoffi Ugo,
tutti domiciliati presso la sede della Fondazione, essendo così presente l'intero Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno e ne assume la Presidenza a norma di Statuto.
Prendendo brevemente la parola sull'argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente illustra le ragioni che rendono opportuno modificare il testo vigente dello Statuto della Fondazione, illustrando le modifiche proposte.
In particolare il Presidente precisa che il nuovo testo, tenendo l'impostazione originaria, contiene alcuni aggiorna- menti dovuti all'adeguamento alla vigente normativa, ed in parte alle intese intervenute con gli Enti Territoriali tenti, esponendo altresì che si rende necessaria la nomina di Organo di Controllo.
Precisa altresì che la denominazione sarà "ISTITUTO DE' BARDI".
Dopo breve discussione. il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:
1) di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo dello Statuto sociale come proposto dal Presiden- te, composto di complessivi 24 articoli.
I1 Comparente mi consegna il nuovo testo dello Statuto della Fondazione che io allego al presente atto sotto lettera "A" e del quale ometto la lettura per dispensa avutane.
Non essendovi altro da deliberare la riunione viene sciolta alle ore quindici e venticinque.
Le spese del presente atto fanno carico alla Fondazione. Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano per pagine quattro di un foglio vie- ne da me Notaio letto ai Comparenti che approvano e sottoscri vono alle ore quindici e trenta.
F.to Rossignoli Guia
F.to Ciulli Roberto
F.to Lentini Bartolo
F.to Bargagli Stoffi Ugo
F.to Frescobaldi Ferdinando
F.to Dottor Carlo Speranzini Notaio
1. DENOMINAZIONE
a collaborare con il presidente nella attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e nella sorveglianza sul buon andamento amministrativo della fondazione;
a custodire la cassa sotto la sua responsabilità, per la quale, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, dovrà prestare idonea cauzione stabilita dal Consiglio di Amministrazione ;
a curare la corrispondenza della fondazione;
a svolgere le ulteriori funzioni di volta in volta affidategli dal Consiglio di Amministrazione.
15. DIRETTORE SCOLASTICO
Avanti a me Dottor Carlo Speranzini, Notaio in Firenze, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuni- ti di Firenze, Pistoia e Prato, sono presenti i Signori:
- Rossignoli Guia,
- Ciulli Roberto,
- Lentini Bartolo,
- Bargagli Stoffi Ugo,
Frescobaldi Ferdinando,
tutti domiciliati presso la sede della Fondazione di cui in appresso.
Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo. Il signor Frescobaldi Ferdinando, in qualità di Presidente della Fondazione "Pio Istituto de' Bardi", con sede in Firenze Via Michelozzi n.2, codice fiscale 01346220484, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n.1023 con decreto in data 11 maggio 2017 n.1013, mi chiede di ricevere il verbale del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, convocata con comunicazione del 4 aprile 2018 in questo giorno, ora e luogo, per deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
(parte straordinaria) Approvazione del nuovo statuto.
Il Signor Frescobaldi Ferdinando dopo aver constatato:
- che sono presenti oltre a sé stesso, i membri del Comitato
Direttivo, Signori:
- Rossignoli Guia,
- Ciulli Roberto,
- Lentini Bartolo,
- Bargagli Stoffi Ugo,
tutti domiciliati presso la sede della Fondazione, essendo così presente l'intero Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno e ne assume la Presidenza a norma di Statuto.
Prendendo brevemente la parola sull'argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente illustra le ragioni che rendono opportuno modificare il testo vigente dello Statuto della Fondazione, illustrando le modifiche proposte.
In particolare il Presidente precisa che il nuovo testo, tenendo l'impostazione originaria, contiene alcuni aggiorna- menti dovuti all'adeguamento alla vigente normativa, ed in parte alle intese intervenute con gli Enti Territoriali tenti, esponendo altresì che si rende necessaria la nomina di Organo di Controllo.
Precisa altresì che la denominazione sarà "ISTITUTO DE' BARDI".
Dopo breve discussione. il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:
1) di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo dello Statuto sociale come proposto dal Presiden- te, composto di complessivi 24 articoli.
I1 Comparente mi consegna il nuovo testo dello Statuto della Fondazione che io allego al presente atto sotto lettera "A" e del quale ometto la lettura per dispensa avutane.
Non essendovi altro da deliberare la riunione viene sciolta alle ore quindici e venticinque.
Le spese del presente atto fanno carico alla Fondazione. Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano per pagine quattro di un foglio vie- ne da me Notaio letto ai Comparenti che approvano e sottoscri vono alle ore quindici e trenta.
F.to Rossignoli Guia
F.to Ciulli Roberto
F.to Lentini Bartolo
F.to Bargagli Stoffi Ugo
F.to Frescobaldi Ferdinando
F.to Dottor Carlo Speranzini Notaio
STATUTO DELLA FONDAZIONE “ISTITUTO DE' BARDI”
1. DENOMINAZIONE
1.1.
E' costituita una fondazione di diritto privato denominata "Istituto de Bardi del Terzo settore", in sigla "Istituto de Bardi ETS”, già Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Pio Istituto de Bardi" fondata per volontà del Conte Girolamo de Bardi con testamento del 1 gennaio 1829.
1.2.
Di tale locuzione la Fondazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. SEDE E DURATA
2.1.
La fondazione ha sede în Firenze, via Michelozzi n. 2, ed è costituita senza A limitazioni di durata.
3. SCOPO
3.1
La fondazione non ha fine di lucro ed è costituita con lo scopo di perseguire fin civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività istruzione, formazione, perfezionamento e promozione dell'arte artigiana, com particolare riferimento a persone - prioritariamente ma non esclusivamente residenti nel Comune e nella Provincia di Firenze - svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari al fine di renderle più esperte e valenti in un'attività che è tradizionale vanto di Firenze ed elemento fondamentale della sua vita economica e culturale.
3.2.
La fondazione svolge la propria attività, in coerenza con gli articoli 2, 3, 38 € 45 della Costituzione, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà, l'eguaglianza e la dignità delle persone e impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
3.3.
Lo scopo della fondazione potrà essere perseguito mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
- istituire corsi di formazione artigianale e laboratori di artigianato artistico quali luoghi di formazione finalizzati a trasmettere l'esperienza e la continuità del mestiere dell'artigiano, nonché corsi ed iniziative volte a promuovere e valorizzare il mestiere dell'artigiano e la tradizione dell'artigianato artistico fiorentino;
- promuovere e/o coordinare iniziative volte alla promozione e valorizzazione del mestiere dell'artigiano, anche per il tramite dell'organizzazione di convegni e/o esposizioni temporanee dei prodotti dell'artigianato artistico fiorentino, da svolgere presso le sale del piano terra del Palazzo Michelozzi ove ha sede l'istituto;
- individuare, di concerto con il Comune di Firenze, anche iniziative ed attività che, in conformità agli scopi istituzionali dell'Istituto, possono essere realizzate c/o gestite in collaborazione con la stessa Amministrazione di Firenze ovvero con soggetti, pubblici o privati, operanti con analoghe finalità;
- garantire l'accesso alle attività suddette, in misura comunque non inferiore al venti per cento dei partecipanti, a persone svantaggiate la cui condizione risulti da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, nonché a persone in situazione di disagio sociale segnalate dai competenti uffici dei Servizi Sociali del Comune, alle quali sarà garantita la partecipazione alle iniziative e corsi promossi dall'Istituto senza alcun onere a loro carico né diretto né indiretto, quale, ad esempio, in via meramente esemplificativa, per l'acquisto di eventuale materiale necessario alla partecipazione alle suddette attività.
3.4.
La fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, purchè secondarie e strumentali rispetto ai fini istituzionali della fondazione.
3.5.
L'Istituto de Bardi indirizza prioritariamente i propri interventi verso i soggetti residenti nel Comune e nella Provincia di Firenze, valorizza l'apporto del volontariato, può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi.
3.6.
Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne, nel rispetto di quanto previsto ai punti che precedono, saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione degli allievi ai corsi istituiti dall'Istituto de Bardi, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e/o della dignità della persona.
4. PATRIMONIO
4.1.
Il patrimonio della fondazione è costituito dal fondo di dotazione, dai beni mobili ed immobili attualmente di sua proprietà, nonché di quelli che vi entreranno a far parte a qualsiasi titolo.
4.2.
Il fondo di dotazione è indicato in apposita voce del bilancio della società. Tale fondo di dotazione potrà essere modificato, diminuito o incrementato, con delibera del consiglio di amministrazione, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge.
4.3.
Il patrimonio potrà essere incrementato mediante:
- contributi a destinazione vincolata o non vincolata;
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili destinati ad incrementare il patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
5. MEZZI FINANZIARI
5.1.
L'Istituto de Bardi persegue i propri scopi e provvede alle spese del proprio funzionamento mediante:
a) le redditività del proprio patrimonio;
b) contributi di persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private, non destinati ad incrementare il patrimonio,
c) proventi, lasciti e donazioni e, in generale, qualunque entrata - non destinati ad incrementare il patrimonio;
d) rette ed entrate conseguenti all'erogazioni di servizi e prestazioni.
5.2.
Il consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perferre alla fondazione nel modo ritenuto più sicuro e redditizio.
5.3.
Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, poverty entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività stanitaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di un sociale di cui all'articolo 3.
5.4.
E' fatto divieto alla fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che ciò non sia imposto dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati dalla fondazione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
6.1.
La fondazione è retta ed amministrata da un consiglio di amministrazione così composto:
- da un componente della famiglia Frescobaldi (in tale locuzione dovendosi intendere ricompresi i soli discendenti, in linea retta, della famiglia. Frescobaldi), quale membro di diritto, il quale assume la carica di presidente, nel rispetto della volontà del fondatore dell'Ente Conte Girolamor de Bardi come da suo testamento del 1 gennaio 1829;
- da due membri nominati dal Comune di Firenze;
- da un membro nominato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze;
- da un membro nominato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Sede Territoriale di Firenze;
- da un membro nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
7. COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
7.1.
Spettano al consiglio di amministrazione tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria straordinaria della fondazione. In particolare, spetta al consiglio di amministrazione:
a) approvare il bilancio;
b) programmare anno per anno l'attività della fondazione, e deliberare su tutti gli atti che interessano quest'ultima;
c) deliberare in ordine all'accettazione e alla destinazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché in ordine ad acquisti e dismissioni di beni;
d) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale, e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
e) deliberare in ordine all'ammissione e all'espulsione degli alunni, nonché in ordine al loro collocamento al di fuori dell'Istituto; deliberare i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli allievi e del personale docente;
f) nominare l'organo di controllo e, eventualmente, l'organo deputato alla revisione legale dei conti;
g) nominare, ove necessario o opportunio, il segretario e il direttore scolastico;
h) approvare le modificazioni dello statuto;
i) adottare l'eventuale regolamento interno della fondazione e deliberarne le relative modifiche:
j) deliberare lo scioglimento della fondazione a norma di quanto previsto al successivo art. 23;
k) esercitare ogni potere ed assumere ogni decisione che non siano espressamente demandati ad altri organi previsti dal presente statuto.
7.2.
II Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.
7.3.
Le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non possono in alcun caso essere oggetto di delega: la modifica dello Statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, l'approvazione e la modifica dei regolamenti, la nomina di organi e cariche ai sensi del presente statuto, l'approvazione dei bilanci, l'accettazione e la destinazione di contributi, donazioni e lasciti, l'acquisto e dismissione di beni, nonché le decisioni strategiche e il compimento di atti di straordinaria amministrazione.
7.4.
I membri del consiglio di amministrazione potranno altresì essere singolarmente incaricati di sovrintendere ad alcuni rami di servizio dell'Istituto, ed in questa qualità visiteranno frequentemente le scuole e vigileranno sulla regolarità dei servizi, riferendo al presidente gli abusi e le eventuali mancanze che dovessero riscontrare.
8. ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
8.1.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna:
- in via ordinaria, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio;
- in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga necessario il presidente ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di almeno due consiglieri.
8.2.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
8.3.
Le adunanze sono indette con invito scritto, anche in formato elettronico, sottoscritto dal presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, unitamente al verbale della seduta precedente, almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno due giorni prima delle sedute straordinarie.
8.4.
Con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti giorno.
8.5.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione può essere invitato a partecipare anche il direttore scolastico, qualora vengano trattate questioni inerenti l'organizzazione dei corsi.
9. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
9.1.
Le delibere del consiglio di amministrazione sono valide se è presente almeno la metà dei suoi componenti. Le delibere del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto.
9.2.
Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese.
9.3.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
9.4.
A parità di voti prevale il voto del presidente.
9.5.
Sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo le deliberazioni inerenti:
- le modifiche dello statuto;
- l'adozione o la modifica del regolamento interno della fondazione;
- l'approvazione del bilancio;
- l'accettazione e la destinazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché l'acquisto e dismissione di beni.
9.6.
Ferma la maggioranza prevista al comma che precede, le modifiche dello statuto potranno essere adottate soltanto se in presenza del voto favorevole del presidente, nonché di almeno uno dei due consiglieri nominati dal Comune di Firenze.
9.7.
I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione devono essere inseriti, in ordine cronologico, nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione, e devono essere sottoscritti da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti și allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.
9.8.
Il membro del consiglio di amministrazione che si trovi in una situazione di conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi.
10. DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
10.1.
Gli amministratori cessano per dimissioni, decadenza o revoca..
10.2.
Le dimissioni non sono revocabili.
10.3.
I membri del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza é pronunziata dal consiglio stesso.
10.4.
La revoca degli amministratori può essere disposta per gravi violazioni di legge o del presente statuto. La revoca è pronunziata dal consiglio stesso.
11. SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
11.1.
Almeno novanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente notifica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soggetti incaricati di designare i componenti del Consiglio di Amministrazione tale incombenza, affinché entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione provvedano alla designazione.
11.2.
Nel caso in cui per qualsiasi causa un amministratore cessi dalla propria carica, il Presidente ne dà senza indugio comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al rispettivo ente designante, il quale provvede alla nomina di un nuovo consigliere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
11.3.
Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero cost amministrazione decade.
11.4.
In ogni caso, gli organi dell'Istituto restano in carica fino alla nomina
12. DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
12.1.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro//esercizi e possono essere riconfermati.
12.2.
Salvo quanto previsto dall'art. 11 che precede, i componenti del consiglio di amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
12.3.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
13. PRESIDENTE
13.1.
Il presidente assume la propria carica nella seduta di insediamento del consiglio di amministrazione, dura in carica per tutta la durata di quest'ultimo, ed è rieleggibile.
13.2.
Spettano al presidente le seguenti funzioni:
a) convocare e presiedere le adunanze del consiglio di amministrazione, e deterniinarne il relativo ordine del giorno;
b) curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) sottoscrivere tutti gli atti della fondazione;
d) sorvegliare il buon andamento amministrativo della fondazione, curare l'osservanza dello statuto e promuovere la riforma quando ciò si renda necessario;
e) adottare, in caso di urgenza ed indifferibilità, ogni provvedimento che crite opportuno nell'interesse della fondazione, sottoponendolo poi a ratifica da parte del consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza successiva, da convocarsi entro trenta giorni dall'adozione di detto provvedimento.
13.3.
In caso di impedimento o di assenza del presidente, questi verrà sostituito dal membro del consiglio di amministrazione più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, dal più anziano di età.
14. SEGRETARIO
14.1.
Il consiglio di amministrazione può nominare, anche al di fuori della propria compagine, un segretario, il quale dura in carica fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione.
E' incaricato di redigere i verbali della adunanze del consiglio di
14.2.
amministrazione e, in caso di impedimento ad intervenirvi, è sostituito dal consigliere più giovane.
14.3.
Il segretario è preposto:
2.1.
La fondazione ha sede în Firenze, via Michelozzi n. 2, ed è costituita senza A limitazioni di durata.3. SCOPO
3.1
La fondazione non ha fine di lucro ed è costituita con lo scopo di perseguire fin civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività istruzione, formazione, perfezionamento e promozione dell'arte artigiana, com particolare riferimento a persone - prioritariamente ma non esclusivamente residenti nel Comune e nella Provincia di Firenze - svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari al fine di renderle più esperte e valenti in un'attività che è tradizionale vanto di Firenze ed elemento fondamentale della sua vita economica e culturale.
3.2.
La fondazione svolge la propria attività, in coerenza con gli articoli 2, 3, 38 € 45 della Costituzione, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà, l'eguaglianza e la dignità delle persone e impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
3.3.
Lo scopo della fondazione potrà essere perseguito mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
- istituire corsi di formazione artigianale e laboratori di artigianato artistico quali luoghi di formazione finalizzati a trasmettere l'esperienza e la continuità del mestiere dell'artigiano, nonché corsi ed iniziative volte a promuovere e valorizzare il mestiere dell'artigiano e la tradizione dell'artigianato artistico fiorentino;
- promuovere e/o coordinare iniziative volte alla promozione e valorizzazione del mestiere dell'artigiano, anche per il tramite dell'organizzazione di convegni e/o esposizioni temporanee dei prodotti dell'artigianato artistico fiorentino, da svolgere presso le sale del piano terra del Palazzo Michelozzi ove ha sede l'istituto;
- individuare, di concerto con il Comune di Firenze, anche iniziative ed attività che, in conformità agli scopi istituzionali dell'Istituto, possono essere realizzate c/o gestite in collaborazione con la stessa Amministrazione di Firenze ovvero con soggetti, pubblici o privati, operanti con analoghe finalità;
- garantire l'accesso alle attività suddette, in misura comunque non inferiore al venti per cento dei partecipanti, a persone svantaggiate la cui condizione risulti da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, nonché a persone in situazione di disagio sociale segnalate dai competenti uffici dei Servizi Sociali del Comune, alle quali sarà garantita la partecipazione alle iniziative e corsi promossi dall'Istituto senza alcun onere a loro carico né diretto né indiretto, quale, ad esempio, in via meramente esemplificativa, per l'acquisto di eventuale materiale necessario alla partecipazione alle suddette attività.
3.4.
La fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, purchè secondarie e strumentali rispetto ai fini istituzionali della fondazione.
3.5.
L'Istituto de Bardi indirizza prioritariamente i propri interventi verso i soggetti residenti nel Comune e nella Provincia di Firenze, valorizza l'apporto del volontariato, può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi.
3.6.
Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne, nel rispetto di quanto previsto ai punti che precedono, saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione degli allievi ai corsi istituiti dall'Istituto de Bardi, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e/o della dignità della persona.
4. PATRIMONIO
4.1.
Il patrimonio della fondazione è costituito dal fondo di dotazione, dai beni mobili ed immobili attualmente di sua proprietà, nonché di quelli che vi entreranno a far parte a qualsiasi titolo.
4.2.
Il fondo di dotazione è indicato in apposita voce del bilancio della società. Tale fondo di dotazione potrà essere modificato, diminuito o incrementato, con delibera del consiglio di amministrazione, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge.
4.3.
Il patrimonio potrà essere incrementato mediante:
- contributi a destinazione vincolata o non vincolata;
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili destinati ad incrementare il patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
5. MEZZI FINANZIARI
5.1.
L'Istituto de Bardi persegue i propri scopi e provvede alle spese del proprio funzionamento mediante:
a) le redditività del proprio patrimonio;
b) contributi di persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private, non destinati ad incrementare il patrimonio,
c) proventi, lasciti e donazioni e, in generale, qualunque entrata - non destinati ad incrementare il patrimonio;
d) rette ed entrate conseguenti all'erogazioni di servizi e prestazioni.
5.2.
Il consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perferre alla fondazione nel modo ritenuto più sicuro e redditizio.
5.3.
Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, poverty entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività stanitaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di un sociale di cui all'articolo 3.
5.4.
E' fatto divieto alla fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che ciò non sia imposto dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati dalla fondazione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
6.1.
La fondazione è retta ed amministrata da un consiglio di amministrazione così composto:
- da un componente della famiglia Frescobaldi (in tale locuzione dovendosi intendere ricompresi i soli discendenti, in linea retta, della famiglia. Frescobaldi), quale membro di diritto, il quale assume la carica di presidente, nel rispetto della volontà del fondatore dell'Ente Conte Girolamor de Bardi come da suo testamento del 1 gennaio 1829;
- da due membri nominati dal Comune di Firenze;
- da un membro nominato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze;
- da un membro nominato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Sede Territoriale di Firenze;
- da un membro nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
7. COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
7.1.
Spettano al consiglio di amministrazione tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria straordinaria della fondazione. In particolare, spetta al consiglio di amministrazione:
a) approvare il bilancio;
b) programmare anno per anno l'attività della fondazione, e deliberare su tutti gli atti che interessano quest'ultima;
c) deliberare in ordine all'accettazione e alla destinazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché in ordine ad acquisti e dismissioni di beni;
d) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale, e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
e) deliberare in ordine all'ammissione e all'espulsione degli alunni, nonché in ordine al loro collocamento al di fuori dell'Istituto; deliberare i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli allievi e del personale docente;
f) nominare l'organo di controllo e, eventualmente, l'organo deputato alla revisione legale dei conti;
g) nominare, ove necessario o opportunio, il segretario e il direttore scolastico;
h) approvare le modificazioni dello statuto;
i) adottare l'eventuale regolamento interno della fondazione e deliberarne le relative modifiche:
j) deliberare lo scioglimento della fondazione a norma di quanto previsto al successivo art. 23;
k) esercitare ogni potere ed assumere ogni decisione che non siano espressamente demandati ad altri organi previsti dal presente statuto.
7.2.
II Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.
7.3.
Le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non possono in alcun caso essere oggetto di delega: la modifica dello Statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, l'approvazione e la modifica dei regolamenti, la nomina di organi e cariche ai sensi del presente statuto, l'approvazione dei bilanci, l'accettazione e la destinazione di contributi, donazioni e lasciti, l'acquisto e dismissione di beni, nonché le decisioni strategiche e il compimento di atti di straordinaria amministrazione.
7.4.
I membri del consiglio di amministrazione potranno altresì essere singolarmente incaricati di sovrintendere ad alcuni rami di servizio dell'Istituto, ed in questa qualità visiteranno frequentemente le scuole e vigileranno sulla regolarità dei servizi, riferendo al presidente gli abusi e le eventuali mancanze che dovessero riscontrare.
8. ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
8.1.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna:
- in via ordinaria, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio;
- in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga necessario il presidente ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di almeno due consiglieri.
8.2.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
8.3.
Le adunanze sono indette con invito scritto, anche in formato elettronico, sottoscritto dal presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, unitamente al verbale della seduta precedente, almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno due giorni prima delle sedute straordinarie.
8.4.
Con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti giorno.
8.5.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione può essere invitato a partecipare anche il direttore scolastico, qualora vengano trattate questioni inerenti l'organizzazione dei corsi.
9. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
9.1.
Le delibere del consiglio di amministrazione sono valide se è presente almeno la metà dei suoi componenti. Le delibere del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto.
9.2.
Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese.
9.3.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
9.4.
A parità di voti prevale il voto del presidente.
9.5.
Sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo le deliberazioni inerenti:
- le modifiche dello statuto;
- l'adozione o la modifica del regolamento interno della fondazione;
- l'approvazione del bilancio;
- l'accettazione e la destinazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché l'acquisto e dismissione di beni.
9.6.
Ferma la maggioranza prevista al comma che precede, le modifiche dello statuto potranno essere adottate soltanto se in presenza del voto favorevole del presidente, nonché di almeno uno dei due consiglieri nominati dal Comune di Firenze.
9.7.
I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione devono essere inseriti, in ordine cronologico, nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione, e devono essere sottoscritti da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti și allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.
9.8.
Il membro del consiglio di amministrazione che si trovi in una situazione di conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi.
10. DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
10.1.
Gli amministratori cessano per dimissioni, decadenza o revoca..
10.2.
Le dimissioni non sono revocabili.
10.3.
I membri del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza é pronunziata dal consiglio stesso.
10.4.
La revoca degli amministratori può essere disposta per gravi violazioni di legge o del presente statuto. La revoca è pronunziata dal consiglio stesso.
11. SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
11.1.
Almeno novanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente notifica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soggetti incaricati di designare i componenti del Consiglio di Amministrazione tale incombenza, affinché entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione provvedano alla designazione.
11.2.
Nel caso in cui per qualsiasi causa un amministratore cessi dalla propria carica, il Presidente ne dà senza indugio comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al rispettivo ente designante, il quale provvede alla nomina di un nuovo consigliere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
11.3.
Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero cost amministrazione decade.
11.4.
In ogni caso, gli organi dell'Istituto restano in carica fino alla nomina
12. DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
12.1.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro//esercizi e possono essere riconfermati.
12.2.
Salvo quanto previsto dall'art. 11 che precede, i componenti del consiglio di amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
12.3.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
13. PRESIDENTE
13.1.
Il presidente assume la propria carica nella seduta di insediamento del consiglio di amministrazione, dura in carica per tutta la durata di quest'ultimo, ed è rieleggibile.
13.2.
Spettano al presidente le seguenti funzioni:
a) convocare e presiedere le adunanze del consiglio di amministrazione, e deterniinarne il relativo ordine del giorno;
b) curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) sottoscrivere tutti gli atti della fondazione;
d) sorvegliare il buon andamento amministrativo della fondazione, curare l'osservanza dello statuto e promuovere la riforma quando ciò si renda necessario;
e) adottare, in caso di urgenza ed indifferibilità, ogni provvedimento che crite opportuno nell'interesse della fondazione, sottoponendolo poi a ratifica da parte del consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza successiva, da convocarsi entro trenta giorni dall'adozione di detto provvedimento.
13.3.
In caso di impedimento o di assenza del presidente, questi verrà sostituito dal membro del consiglio di amministrazione più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, dal più anziano di età.
14. SEGRETARIO
14.1.
Il consiglio di amministrazione può nominare, anche al di fuori della propria compagine, un segretario, il quale dura in carica fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione.
E' incaricato di redigere i verbali della adunanze del consiglio di
14.2.
amministrazione e, in caso di impedimento ad intervenirvi, è sostituito dal consigliere più giovane.
14.3.
Il segretario è preposto:
4.1.
Il patrimonio della fondazione è costituito dal fondo di dotazione, dai beni mobili ed immobili attualmente di sua proprietà, nonché di quelli che vi entreranno a far parte a qualsiasi titolo.4.2.
Il fondo di dotazione è indicato in apposita voce del bilancio della società. Tale fondo di dotazione potrà essere modificato, diminuito o incrementato, con delibera del consiglio di amministrazione, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge.4.3.
Il patrimonio potrà essere incrementato mediante:- contributi a destinazione vincolata o non vincolata;
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili destinati ad incrementare il patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
5. MEZZI FINANZIARI
5.1.
L'Istituto de Bardi persegue i propri scopi e provvede alle spese del proprio funzionamento mediante:
a) le redditività del proprio patrimonio;
b) contributi di persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private, non destinati ad incrementare il patrimonio,
c) proventi, lasciti e donazioni e, in generale, qualunque entrata - non destinati ad incrementare il patrimonio;
d) rette ed entrate conseguenti all'erogazioni di servizi e prestazioni.
5.2.
Il consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perferre alla fondazione nel modo ritenuto più sicuro e redditizio.
5.3.
Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, poverty entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività stanitaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di un sociale di cui all'articolo 3.
5.4.
E' fatto divieto alla fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che ciò non sia imposto dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati dalla fondazione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
6.1.
La fondazione è retta ed amministrata da un consiglio di amministrazione così composto:
- da un componente della famiglia Frescobaldi (in tale locuzione dovendosi intendere ricompresi i soli discendenti, in linea retta, della famiglia. Frescobaldi), quale membro di diritto, il quale assume la carica di presidente, nel rispetto della volontà del fondatore dell'Ente Conte Girolamor de Bardi come da suo testamento del 1 gennaio 1829;
- da due membri nominati dal Comune di Firenze;
- da un membro nominato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze;
- da un membro nominato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Sede Territoriale di Firenze;
- da un membro nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
7. COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
7.1.
Spettano al consiglio di amministrazione tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria straordinaria della fondazione. In particolare, spetta al consiglio di amministrazione:
a) approvare il bilancio;
b) programmare anno per anno l'attività della fondazione, e deliberare su tutti gli atti che interessano quest'ultima;
c) deliberare in ordine all'accettazione e alla destinazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché in ordine ad acquisti e dismissioni di beni;
d) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale, e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
e) deliberare in ordine all'ammissione e all'espulsione degli alunni, nonché in ordine al loro collocamento al di fuori dell'Istituto; deliberare i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli allievi e del personale docente;
f) nominare l'organo di controllo e, eventualmente, l'organo deputato alla revisione legale dei conti;
g) nominare, ove necessario o opportunio, il segretario e il direttore scolastico;
h) approvare le modificazioni dello statuto;
i) adottare l'eventuale regolamento interno della fondazione e deliberarne le relative modifiche:
j) deliberare lo scioglimento della fondazione a norma di quanto previsto al successivo art. 23;
k) esercitare ogni potere ed assumere ogni decisione che non siano espressamente demandati ad altri organi previsti dal presente statuto.
7.2.
II Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.
7.3.
Le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non possono in alcun caso essere oggetto di delega: la modifica dello Statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, l'approvazione e la modifica dei regolamenti, la nomina di organi e cariche ai sensi del presente statuto, l'approvazione dei bilanci, l'accettazione e la destinazione di contributi, donazioni e lasciti, l'acquisto e dismissione di beni, nonché le decisioni strategiche e il compimento di atti di straordinaria amministrazione.
7.4.
I membri del consiglio di amministrazione potranno altresì essere singolarmente incaricati di sovrintendere ad alcuni rami di servizio dell'Istituto, ed in questa qualità visiteranno frequentemente le scuole e vigileranno sulla regolarità dei servizi, riferendo al presidente gli abusi e le eventuali mancanze che dovessero riscontrare.
8. ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
8.1.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna:
- in via ordinaria, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio;
- in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga necessario il presidente ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di almeno due consiglieri.
8.2.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
8.3.
Le adunanze sono indette con invito scritto, anche in formato elettronico, sottoscritto dal presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, unitamente al verbale della seduta precedente, almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno due giorni prima delle sedute straordinarie.
8.4.
Con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti giorno.
8.5.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione può essere invitato a partecipare anche il direttore scolastico, qualora vengano trattate questioni inerenti l'organizzazione dei corsi.
9. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
9.1.
Le delibere del consiglio di amministrazione sono valide se è presente almeno la metà dei suoi componenti. Le delibere del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto.
9.2.
Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese.
9.3.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
9.4.
A parità di voti prevale il voto del presidente.
9.5.
Sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo le deliberazioni inerenti:
- le modifiche dello statuto;
- l'adozione o la modifica del regolamento interno della fondazione;
- l'approvazione del bilancio;
- l'accettazione e la destinazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché l'acquisto e dismissione di beni.
9.6.
Ferma la maggioranza prevista al comma che precede, le modifiche dello statuto potranno essere adottate soltanto se in presenza del voto favorevole del presidente, nonché di almeno uno dei due consiglieri nominati dal Comune di Firenze.
9.7.
I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione devono essere inseriti, in ordine cronologico, nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione, e devono essere sottoscritti da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti și allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.
9.8.
Il membro del consiglio di amministrazione che si trovi in una situazione di conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi.
10. DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
10.1.
Gli amministratori cessano per dimissioni, decadenza o revoca..
10.2.
Le dimissioni non sono revocabili.
10.3.
I membri del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza é pronunziata dal consiglio stesso.
10.4.
La revoca degli amministratori può essere disposta per gravi violazioni di legge o del presente statuto. La revoca è pronunziata dal consiglio stesso.
11. SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
11.1.
Almeno novanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente notifica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soggetti incaricati di designare i componenti del Consiglio di Amministrazione tale incombenza, affinché entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione provvedano alla designazione.
11.2.
Nel caso in cui per qualsiasi causa un amministratore cessi dalla propria carica, il Presidente ne dà senza indugio comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al rispettivo ente designante, il quale provvede alla nomina di un nuovo consigliere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
11.3.
Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero cost amministrazione decade.
11.4.
In ogni caso, gli organi dell'Istituto restano in carica fino alla nomina
12. DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
12.1.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro//esercizi e possono essere riconfermati.
12.2.
Salvo quanto previsto dall'art. 11 che precede, i componenti del consiglio di amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
12.3.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
13. PRESIDENTE
13.1.
Il presidente assume la propria carica nella seduta di insediamento del consiglio di amministrazione, dura in carica per tutta la durata di quest'ultimo, ed è rieleggibile.
13.2.
Spettano al presidente le seguenti funzioni:
a) convocare e presiedere le adunanze del consiglio di amministrazione, e deterniinarne il relativo ordine del giorno;
b) curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) sottoscrivere tutti gli atti della fondazione;
d) sorvegliare il buon andamento amministrativo della fondazione, curare l'osservanza dello statuto e promuovere la riforma quando ciò si renda necessario;
e) adottare, in caso di urgenza ed indifferibilità, ogni provvedimento che crite opportuno nell'interesse della fondazione, sottoponendolo poi a ratifica da parte del consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza successiva, da convocarsi entro trenta giorni dall'adozione di detto provvedimento.
13.3.
In caso di impedimento o di assenza del presidente, questi verrà sostituito dal membro del consiglio di amministrazione più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, dal più anziano di età.
14. SEGRETARIO
14.1.
Il consiglio di amministrazione può nominare, anche al di fuori della propria compagine, un segretario, il quale dura in carica fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione.
E' incaricato di redigere i verbali della adunanze del consiglio di
14.2.
amministrazione e, in caso di impedimento ad intervenirvi, è sostituito dal consigliere più giovane.
14.3.
Il segretario è preposto:
6.1.
La fondazione è retta ed amministrata da un consiglio di amministrazione così composto: - da un componente della famiglia Frescobaldi (in tale locuzione dovendosi intendere ricompresi i soli discendenti, in linea retta, della famiglia. Frescobaldi), quale membro di diritto, il quale assume la carica di presidente, nel rispetto della volontà del fondatore dell'Ente Conte Girolamor de Bardi come da suo testamento del 1 gennaio 1829;- da due membri nominati dal Comune di Firenze;
- da un membro nominato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze;
- da un membro nominato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Sede Territoriale di Firenze;
- da un membro nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
7. COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
7.1.
Spettano al consiglio di amministrazione tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria straordinaria della fondazione. In particolare, spetta al consiglio di amministrazione:
a) approvare il bilancio;
b) programmare anno per anno l'attività della fondazione, e deliberare su tutti gli atti che interessano quest'ultima;
c) deliberare in ordine all'accettazione e alla destinazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché in ordine ad acquisti e dismissioni di beni;
d) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale, e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
e) deliberare in ordine all'ammissione e all'espulsione degli alunni, nonché in ordine al loro collocamento al di fuori dell'Istituto; deliberare i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli allievi e del personale docente;
f) nominare l'organo di controllo e, eventualmente, l'organo deputato alla revisione legale dei conti;
g) nominare, ove necessario o opportunio, il segretario e il direttore scolastico;
h) approvare le modificazioni dello statuto;
i) adottare l'eventuale regolamento interno della fondazione e deliberarne le relative modifiche:
j) deliberare lo scioglimento della fondazione a norma di quanto previsto al successivo art. 23;
k) esercitare ogni potere ed assumere ogni decisione che non siano espressamente demandati ad altri organi previsti dal presente statuto.
7.2.
II Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.
7.3.
Le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non possono in alcun caso essere oggetto di delega: la modifica dello Statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, l'approvazione e la modifica dei regolamenti, la nomina di organi e cariche ai sensi del presente statuto, l'approvazione dei bilanci, l'accettazione e la destinazione di contributi, donazioni e lasciti, l'acquisto e dismissione di beni, nonché le decisioni strategiche e il compimento di atti di straordinaria amministrazione.
7.4.
I membri del consiglio di amministrazione potranno altresì essere singolarmente incaricati di sovrintendere ad alcuni rami di servizio dell'Istituto, ed in questa qualità visiteranno frequentemente le scuole e vigileranno sulla regolarità dei servizi, riferendo al presidente gli abusi e le eventuali mancanze che dovessero riscontrare.
8. ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
8.1.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna:
- in via ordinaria, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio;
- in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga necessario il presidente ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di almeno due consiglieri.
8.2.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
8.3.
Le adunanze sono indette con invito scritto, anche in formato elettronico, sottoscritto dal presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, unitamente al verbale della seduta precedente, almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno due giorni prima delle sedute straordinarie.
8.4.
Con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti giorno.
8.5.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione può essere invitato a partecipare anche il direttore scolastico, qualora vengano trattate questioni inerenti l'organizzazione dei corsi.
9. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
9.1.
Le delibere del consiglio di amministrazione sono valide se è presente almeno la metà dei suoi componenti. Le delibere del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto.
9.2.
Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese.
9.3.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
9.4.
A parità di voti prevale il voto del presidente.
9.5.
Sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo le deliberazioni inerenti:
- le modifiche dello statuto;
- l'adozione o la modifica del regolamento interno della fondazione;
- l'approvazione del bilancio;
- l'accettazione e la destinazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché l'acquisto e dismissione di beni.
9.6.
Ferma la maggioranza prevista al comma che precede, le modifiche dello statuto potranno essere adottate soltanto se in presenza del voto favorevole del presidente, nonché di almeno uno dei due consiglieri nominati dal Comune di Firenze.
9.7.
I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione devono essere inseriti, in ordine cronologico, nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione, e devono essere sottoscritti da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti și allontani o si rifiuti di firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.
9.8.
Il membro del consiglio di amministrazione che si trovi in una situazione di conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi.
10. DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI
10.1.
Gli amministratori cessano per dimissioni, decadenza o revoca..
10.2.
Le dimissioni non sono revocabili.
10.3.
I membri del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza é pronunziata dal consiglio stesso.
10.4.
La revoca degli amministratori può essere disposta per gravi violazioni di legge o del presente statuto. La revoca è pronunziata dal consiglio stesso.
11. SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
11.1.
Almeno novanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente notifica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soggetti incaricati di designare i componenti del Consiglio di Amministrazione tale incombenza, affinché entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione provvedano alla designazione.
11.2.
Nel caso in cui per qualsiasi causa un amministratore cessi dalla propria carica, il Presidente ne dà senza indugio comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al rispettivo ente designante, il quale provvede alla nomina di un nuovo consigliere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
11.3.
Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero cost amministrazione decade.
11.4.
In ogni caso, gli organi dell'Istituto restano in carica fino alla nomina
12. DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
12.1.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro//esercizi e possono essere riconfermati.
12.2.
Salvo quanto previsto dall'art. 11 che precede, i componenti del consiglio di amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
12.3.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
13. PRESIDENTE
13.1.
Il presidente assume la propria carica nella seduta di insediamento del consiglio di amministrazione, dura in carica per tutta la durata di quest'ultimo, ed è rieleggibile.
13.2.
Spettano al presidente le seguenti funzioni:
a) convocare e presiedere le adunanze del consiglio di amministrazione, e deterniinarne il relativo ordine del giorno;
b) curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) sottoscrivere tutti gli atti della fondazione;
d) sorvegliare il buon andamento amministrativo della fondazione, curare l'osservanza dello statuto e promuovere la riforma quando ciò si renda necessario;
e) adottare, in caso di urgenza ed indifferibilità, ogni provvedimento che crite opportuno nell'interesse della fondazione, sottoponendolo poi a ratifica da parte del consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza successiva, da convocarsi entro trenta giorni dall'adozione di detto provvedimento.
13.3.
In caso di impedimento o di assenza del presidente, questi verrà sostituito dal membro del consiglio di amministrazione più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, dal più anziano di età.
14. SEGRETARIO
14.1.
Il consiglio di amministrazione può nominare, anche al di fuori della propria compagine, un segretario, il quale dura in carica fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione.
E' incaricato di redigere i verbali della adunanze del consiglio di
14.2.
amministrazione e, in caso di impedimento ad intervenirvi, è sostituito dal consigliere più giovane.
14.3.
Il segretario è preposto:
8.1.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna:- in via ordinaria, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio;
- in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga necessario il presidente ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di almeno due consiglieri.

